IO E LA MIA LA PATENTE A PUNTI

1. Come si perdono i punti sulla patente di guida ?

2. Mi è arrivata a casa una lettera che indica quanti punti ho perso: a chi posso chiedere chiarimenti?

3. Cosa devo fare se ho perso tutti i punti ?

4. Come posso conoscere il punteggio della mia patente ?

5. Come si recuperano i punti persi ?

6. Come funziona il “bonus per buona condotta” ? 

 

COSA FACCIO IN CASO DI:

1. Come si perdono i punti sulla patente di guida ?
Ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada (articolo 126-bis).
Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i neopatentati, nei primi tre anni i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.
I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.
Infatti l’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.

Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 euro, ma non perde i punti della patente.

2. Mi è arrivata a casa una lettera che indica quanti punti ho perso: a chi posso chiedere chiarimenti ?
Qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti riguardo la lettera del ministero dei Trasporti che informa della decurtazione punti deve essere rivolta all'organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che ha fatto la multa, come è indicato sulla stessa lettera.

Infatti è proprio l’organo di polizia che ha accertato la violazione che registra il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del ministero dei Trasporti. L'operazione è effettuata entro 30 giorni da quando il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l’interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione.

Successivamente il ministero dei Trasporti, sulla base della decurtazione registrata e senza entrare nel merito dell'operato degli organi di polizia, comunica l'avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.


3. Cosa devo fare se ho perso tutti i punti ?
In questo caso occorre rifare gli esami. Infatti quando tutti i punti della patente sono esauriti scatta l’obbligo di revisione della patente di guida. Il ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato.
Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

4. Come posso conoscere il punteggio della mia patente ?
Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell'automobilista, sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.

5. Come si recuperano i punti persi ?
Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Questi corsi consentono di recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B, 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale.
Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato, è possibile ripristinare il punteggio iniziale se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che fanno perdere punti.

6. Come funziona il “bonus per buona condotta” ?
Ai conducenti che hanno mantenuto intatto il proprio punteggio viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

7. REVISIONE
Puo' essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT, ex motorizzazione) o dal prefetto quando sorgano dubbi riguardo al possesso dei requisiti psico-fisici (per esempio in caso di guida in condizioni alterate dall'uso di sostanze stupefacenti) o dell'idoneita' tecnica alla guida previsti dalla legge.

Il DTT o il prefetto inviano una comunicazione al titolare della patente contenente l'invito a provvedere, entro un termine da essi stabilito, a sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale (accessibile presso le ASL) ad un esame di idoneita'. All'accertamento della perdita dei requisiti psico-fisici o dell'idoneita' tecnica puo' seguire la sospensione o la revoca della patente.

Se non si provvede
se non si rispetta l'invito e si continua a circolare, la sanzione amministrativa a cui si e' soggetti varia da euro 78 a euro 311 (dal 1/1/09). Stessa sanzione e' prevista per chi circola nonostante sia stato dichiarato, a seguito di visita medica, inidoneo alla guida. La sanzione accessoria, che puo' quindi essere aggiunta alla principale, e' il ritiro della patente.

Un caso particolare, la perdita totale del punteggio
La revisione e' disposta, dal DTT, anche quando si esaurisce il punteggio attribuito alla patente (20 punti). Se il titolare non si sottopone agli esami di idoneita' previsti dal codice entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la patente di guida viene ritirata dalla polizia stradale e sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo.

Fonti normative: codice della strada artt. 126 bis, 128

8. RITIRO
E' normalmente prevista come sanzione accessoria di alcune specifiche violazioni (guida con patente scaduta o con patente estera da parte di conducenti residenti in Italia da oltre un anno).

Il documento e' ritirato al momento della contestazione della violazione da parte dell'agente accertatore ed inviato, entro i successivi cinque giorni, al prefetto del luogo ove la violazione e' stata commessa; questi a sua volta da' notizia del procedimento al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Il provvedimento dev'essere annotato sul verbale e sulla patente.

L'agente deve consentire che il veicolo sia trasportato in un luogo di deposito o custodia indicato dal trasgressore (o, in mancanza di tale indicazione, in un luogo deciso autonomamente), tramite emissione di un permesso provvisorio di circolazione che puo' essere riportato anche sul verbale.

La restituzione del documento puo' essere richiesta, in prefettura, solo dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse (rinnovo od ottenimento della patente italiana, per restare negli esempi citati prima).

Circolazione con patente ritirata
Se si circola durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, la sanzione pecuniaria prevista varia da euro 1.842 a euro 7.369 (dal 1/1/09). Come sanzione accessoria puo' essere applicato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa dello stesso.

Fonti normative: codice della strada art. 216

9. SOSPENSIONE
Consiste nella privazione temporanea di validita' del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo.

Puo' essere disposta:
Come provvedimento a tempo indeterminato, quando, a seguito visita medica (fatta in caso di rinnovo o revisione), risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici del possessore. In questo caso la sospensione dura finche' l'interessato non prova, con documentazione medica (certificazione della commissione medica locale) il recupero degli stessi. Il provvedimento, in questi casi, e' disposto direttamente dall'ufficio provinciale del DTT.

Come sanzione accessoria,
 conseguenza immediata e diretta di violazioni delle norme di comportamento del c.d.s.(superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/h, marcia contromano, sorpasso pericoloso, inversione senso di marcia, etc.).
In questi casi il provvedimento e' disposto dal prefetto. Nel dettaglio, l'agente accertatore provvede direttamente al ritiro del documento, facendone menzione nel verbale di contestazione e rilasciando al trasgressore un permesso provvisorio di circolazione (che puo' essere anche redatto sul retro del verbale) per raggiungere il luogo indicato dallo stesso. Il documento e' trasmesso, insieme al verbale, entro 5 giorni al prefetto del luogo dov'e' stata compiuta la violazione. Questi, entro i 15 giorni successivi, emana ordinanza di sospensione, la cui durata -che deve rientrare nei termini minimi e massimi riferibili alla norma violata- e' commisurata alla gravita' dell'infrazione, all'entita' del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La sospensione e' retroattiva ed e' valida fin dal momento dell'accertamento della violazione.

Nel caso particolare in cui non vi sia stata contestazione immediata, e quindi quando il conducente viene identificato successivamente (magari grazie alle segnalazioni obbligatorie del proprietario dell'auto), il provvedimento con il quale il Prefetto dispone la sospensione della patente e' ovviamente differito al terminare delle pratiche di tale identificazione. La legge non fissa in tal senso termini precisi, e la Cassazione si e' limitata a dire che il termine dev'essere "ragionevole" e "congruo" rispetto al caso specifico (Cassazione sezione unite civili, sentenza 13226/2007). In una precedente occasione la Cassazione aveva addirittura stabilito che il termine massimo applicabile a questi casi e' la prescrizione quinquennale (Cassazione, sentenza 11967/2003).

Come conseguenza della recidiva, nel biennio, della medesima violazione amministrativa (superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/h, mancata precedenza, sorpasso pericoloso, mancato uso delle cinture di sicurezza, etc.etc.) In questi casi, l'agente che rileva l'ultima infrazione procede al ritiro della patente indicando sul verbale la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte. Se la recidiva viene rilevata in un secondo momento, l'agente ne informa il Prefetto che provvedera' all'emissione dell'ordinanza entro 15gg dalla comunicazione.

In questi ultimi due casi, l'ordinanza del prefetto e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al DTT perche' sia iscritta negli archivi elettronici. Il provvedimento di sospensione con l'indicazione della sua durata e' iscritto sul documento. Decorso il periodo di sospensione, l'avente diritto puo' fare istanza alla prefettura per la restituzione della patente.

Attenzione!
Il termine di 15 giorni per l'emissione dell'ordinanza da parte della prefettura e' ordinatorio (ovvero il suo mancato rispetto non comporta decadenze ne' sanzioni), ciononostante:
- se l'ordinanza non e' emessa entro il suddetto termine l'avente diritto puo' chiedere la restituzione della patente recandosi in prefettura e presentando un'apposita istanza. Cio', piu' precisamente, quando siano decorsi 20gg dal ritiro del documento (cinque dei quali servono all'organo accertatore per inviare il documento in prefettura, vedi sopra);
- se l'interessato non presenta istanza di restituzione, l'ordinanza potra' essere emessa anche successivamente al 15simo giorno.
- l'inerzia della P.A. e' causa di decadenza della sanzione che non potra' essere applicata (mentre la sanzione principale segue il suo iter);

Circolazione con patente sospesa
E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 1.842 a euro 7.369. Come sanzioni accessorie sono applicabili la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione si applica, al posto del fermo, la confisca.

Fonte normativa: Codice della strada artt. 129, 218

10. REVOCA
Consiste nella privazione definitiva di efficacia e validita' del documento di guida, tale che il suo titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.

Viene disposta direttamente dall'ufficio provinciale del DTT (ex motorizzazione):
* quando il titolare non risulti piu' in possesso -in termini permanenti- dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, oppure in caso di inidoneita' permanente accertata da una visita medica successiva ad una revisione.
* nei casi in cui il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
*come provvedimento definitivo quando la violazione di una norma di comportamento causi la morte di altre persone, se essa e' stata compiuta in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Scatta, invece, da parte della prefettura:
* nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza personali o di prevenzione, e a coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore ai tre anni quando il possesso della patente potrebbe agevolare il ripetersi dei reati commessi.
* come sanzione del mancato rispetto di specifiche violazioni delle varie norme del c.d.s. (la circolazione con patente sospesa, tipicamente).
In questi casi l'applicazione e' eseguita direttamente dall' organo, ufficio o comando che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente, che deve darne comunicazione al Prefetto del luogo ove e' avvenuta la violazione entro 5 giorni. Questi, accertata la sussistenza delle condizioni, emette ordinanza di revoca e consegna della patente alla Prefettura. Il provvedimento e' notificato al titolare, con l'intimazione di consegnare la patente (se ancora in suo possesso) entro 5 giorni dalla notifica. Se il trasgressore rifiuta o ritarda la consegna, la patente potra' essere sequestrata.

Il titolare potra' tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che sia decorso almeno un anno dalla revoca. Tutto cio' con un'eccezione. In tutti i casi in cui la revoca e' conseguente alla perdita permanente dei requisiti psico-fisici prescritti, il provvedimento e' definitivo e la patente non puo' piu' essere ripresa.

Guida con patente revocata
E' sottoposta a sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 2.455 a euro 9.825 (dal 1/1/09), alla quale puo' essere abbinata la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi e confisca del veicolo.

Fonte normativa: c.d.s. artt. 116 comma 13 e 18, 120, 130, 130bis, 219

11. RICORSI
CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE
Trattandosi di un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione (Motorizzazione, nel caso), e NON di sanzione accessoria, l'organo a cui riferirsi per i ricorsi e' il giudice amministrativo, il TAR.
Fonte: Cassazione civile sezioni unite sentenza n.5979/2007 e sentenze precedenti (2518/2006 e 276/2000).

CONTRO IL RITIRO O LA SOSPENSIONE
Il codice della strada prevede che in tutti i casi il provvedimento di ritiro o sospensione sia contestabile davanti all'autorita' giudiziaria entro 30gg (60gg se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art.205.

Tuttavia, sia per prassi che per giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 3332/2004, a cui e' seguita l'ordinanza n.14932/2005), quando tali provvedimenti sono applicati come sanzione accessoria e' possibile opporvisi facendo ricorso (contro la sanzione principale) presso il giudice di pace. Se il ricorso viene accolto, viene ovviamente archiviata anche la sanzione accessoria e disposta l'immediata restituzione del documento. In caso di rigetto, invece, viene intimato il pagamento della sanzione principale e confermata la sanzione accessoria.
In casi di particolare urgenza o quando sia possibile dimostrare il danno causato dalla sospensione della patente, presentando il ricorso e' possibile chiedere al giudice che sospenda il provvedimento in via cautelare. Qualora il giudice non concedesse tale sospensione, quindi non ordinasse l'immediata restituzione della patente, si dovra' aspettare la sentenza. Tale decisione non e' appellabile se non facendo opposizione presso il secondo grado di giudizio, in questo caso il tribunale ordinario.

CONTRO LA REVOCA
Nei casi in cui la revoca sia stata disposta dal prefetto a persone condannate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione (vedi sopra) il ricorso puo' essere presentato al ministero dell'Interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei casi in cui il provvedimento parta direttamente dal DTT per inidoneita' stabilita da una revisione con esito negativo, o quando la revoca segue la sostituzione della patente con una straniera, il ricorso e' ammesso (senza effetti sospensivi) e puo' essere fatto entro 20 giorni al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e questi decide nei 60 giorni successivi. In caso di accoglimento, il provvedimento e' revocato e la patente viene restituita all'interessato con comunicazione alla M.C.T.C. Contro la pronuncia del Ministro e' ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.